IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,
riguardante  l'istituzione  del regime di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni, concernente l'individuazione delle unita' previsionali
di  base  del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
  Visto  in  particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del
1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;
  Visto  l'art.  77-quater  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
ha  esteso  l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui
al  decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle aziende sanitarie
locali,    alle    aziende    ospedaliere,    comprese   le   aziende
ospedaliero-universitarie  di cui all'art. 2, del decreto legislativo
21  dicembre  1999,  n.  517, e i policlinici universitari a gestione
diretta,  agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto  pubblico,  agli istituti zooprofilattici sperimentali e alle
agenzie sanitarie regionali;
  Visto  in particolare, il comma 8, dell'art. 77-quater, della legge
n.  133  del  2008  che  ha previsto l'apertura di nuove contabilita'
speciali   infruttifere  intestate  alle  strutture  sanitarie  e  il
trasferimento   sulle  predette  contabilita'  speciali  delle  somme
giacenti,   alla  data  del  31  dicembre  2008,  sulle  preesistenti
contabilita'  speciali  per  spese  correnti  e  per  spese capitale,
prevedendone  il  prelievo  in  quote  annuali costanti del venti per
cento;
  Considerato che il comma 8, dell'art. 77-quater, della legge n. 133
del  2008  prevede  che,  su  richiesta delle regioni competenti, con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono  essere concesse
deroghe  al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove
contabilita' speciali;
  Considerato  che  la  regione  Campania  con  note  n. 397/SP del 4
febbraio 2009 e n. 1210/SP dell'8 aprile 2009 ha chiesto la deroga al
limite  del  prelievo  annuale  del  venti per cento, dapprima per un
totale  complessivo di 5.400.000,00 euro, e, da ultimo, per un totale
di  4.923.405,84  euro,  relativamente  all'Istituto  zooprofilattico
sperimentale del Mezzogiorno;
  Tenuto  conto  che  dalla  documentazione  allegata alla nota della
regione Campania n. 1210/SP dell'8 aprile 2009, riferita all'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  del Mezzogiorno, emerge una situazione
finanziaria  critica  e  tale  da  giustificare  la concessione della
deroga;
  Ritenuta l'opportunita' di evitare che la mancata concessione della
deroga  possa  comportare  un  danno  alla  struttura sanitaria della
regione Campania correlato agli interessi passivi per il ricorso alle
anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere;
  Vista  la  nota  in data 8 giugno 2009 del Ministro dell'economia e
delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di
deroga al predetto limite per l'Istituto zooprofilattico sperimentale
del Mezzogiorno;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 8 maggio 2008, con il quale al
sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e'  stata  conferita  la delega per talune funzioni di competenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Per  i  motivi di cui alle premesse, l'Istituto zooprofilattico
sperimentale  del  Mezzogiorno e' autorizzato ad utilizzare nel corso
del  2009  l'importo  di  euro  4.923.405,84, a valere sulle giacenze
esistenti  al  31  dicembre  2008,  in deroga al limite del venti per
cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-quater del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
  2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque
soggette  a  vincoli  di indisponibilita' e restano a disposizione di
giustizia.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 2009

                   p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta